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ISFOA, un Ateneo legittimo nel panorama della formazione superiore svizzera

Il parere dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa analizza lo status giuridico di ISFOA e conferma la legittimità della sua attività accademica in Svizzera.

di Redazione

ISFOA, status giuridico e parere legale

Il parere dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa conferma la legittimità dell’attività di ISFOA e chiarisce il ruolo dell’accreditamento e delle procedure di valutazione dei titoli in Italia.

Nel panorama internazionale della formazione superiore, ISFOA – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management rappresenta una realtà accademica privata, digitale e orientata alla formazione di studenti e professionisti.

La legittimità della sua attività nell’ordinamento svizzero e la posizione dei titoli rilasciati dall’Ateneo sono state analizzate in un articolato parere legale pro veritate redatto dallo Studio Avv.ti Bosi e Rosa, con sede in via Monte Grappa 20 a Lainate, e sottoscritto dall’avvocato Luca Bosi.

L’analisi giuridica conferma un principio importante: ISFOA deve essere valutata alla luce dell’ordinamento svizzero, nel quale la libertà dell’insegnamento, della ricerca e dell’iniziativa privata trova un preciso riconoscimento costituzionale.

Il parere chiarisce inoltre che l’assenza di un determinato accreditamento non equivale automaticamente all’illegittimità dell’istituzione né può essere utilizzata, da sola, per negare ogni valore o possibilità di valutazione ai percorsi formativi svolti presso l’Ateneo.

ISFOA e la libertà della formazione privata in Svizzera

ISFOA opera nel settore della formazione superiore privata e digitale, proponendo percorsi strutturati secondo criteri internazionali e utilizzando il sistema europeo dei crediti formativi ECTS.

Secondo il parere dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa, l’ente fondatore e gestore dell’Ateneo è la Swiss International College Campus Edutech SA, società di capitali iscritta al Registro di commercio del Cantone di Zugo con identificativo CHE-291.646.817 e dotata di un capitale sociale interamente versato pari a 100.000 franchi svizzeri.

L’Ateneo viene descritto come un’istituzione digitale, libera e privata, attiva da oltre trent’anni nell’ambito della formazione terziaria elvetica.

La sua attività deve essere inquadrata nel sistema svizzero, che riconosce la libertà della scienza, dell’insegnamento e dell’iniziativa economica. Non esiste, infatti, un monopolio statale assoluto sull’attività formativa privata: gli operatori possono svolgere attività di insegnamento e formazione nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti previsti dalla legge.

È proprio questa impostazione a rendere necessario un esame specifico dello status giuridico ISFOA, senza applicare automaticamente categorie proprie del sistema universitario italiano.

Lo status giuridico ISFOA nell’ordinamento elvetico

Il parere richiama gli articoli 20 e 27 della Costituzione federale svizzera, che tutelano rispettivamente la libertà della ricerca scientifica e dell’insegnamento e la libertà economica.

Questi principi costituiscono il fondamento dell’attività di soggetti privati che operano nel campo della formazione, della ricerca e dell’aggiornamento professionale.

Secondo la ricostruzione dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa, ISFOA svolge la propria attività all’interno di questo quadro di libertà, con una struttura organizzativa e didattica coerente con la propria natura di istituzione privata e digitale.

La legittimità dell’Ateneo non dipende quindi dall’applicazione di requisiti tipici delle università statali italiane, ma deve essere verificata sulla base delle norme svizzere che disciplinano l’attività degli enti privati e l’utilizzo delle denominazioni accademiche.

Questa distinzione è essenziale per comprendere correttamente la posizione di ISFOA e per evitare interpretazioni basate su un confronto improprio tra ordinamenti differenti.

Accreditamento e legittimità dell’attività accademica

Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dal parere riguarda il rapporto tra accreditamento e legittimità dell’attività formativa.

La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, conosciuta come LPSU, disciplina l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento dei programmi.

L’accreditamento svolge una funzione importante, ma non coincide con l’esistenza giuridica dell’ente. In particolare, è collegato all’utilizzo di determinate denominazioni protette, all’accesso a specifici contributi federali e al riconoscimento di particolari prerogative istituzionali.

Il parere evidenzia quindi che l’assenza di accreditamento istituzionale non determina automaticamente l’illiceità dell’attività svolta da un ente privato.

La questione deve essere valutata distinguendo tra:

  • esistenza giuridica dell’istituzione;
  • liceità dell’attività formativa;
  • utilizzo di denominazioni protette;
  • accreditamento dei programmi;
  • riconoscimento dei titoli per specifiche finalità.

Si tratta di piani diversi, che non possono essere confusi.

Per ISFOA, questa distinzione assume un valore particolare perché consente di inquadrare correttamente l’Ateneo come istituzione privata operante nel rispetto dell’ordinamento svizzero, senza attribuire all’accreditamento un significato più ampio di quello previsto dalla legge.

La giurisprudenza svizzera a sostegno della posizione di ISFOA

Il parere dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa richiama diverse pronunce della giurisprudenza svizzera, tra cui le sentenze del Tribunale federale 2P.88/2006, 2P.143/2001 e 5A_376/2008, oltre alla decisione B-1567/2011 del Tribunale amministrativo federale.

Le pronunce citate vengono utilizzate per distinguere l’accreditamento, inteso come attestazione pubblica di qualità o requisito per l’accesso a specifiche prerogative, dalla libertà generale di svolgere attività privata di insegnamento e ricerca.

Questa impostazione rafforza la tesi secondo cui un’istituzione privata non può essere considerata automaticamente illegittima soltanto perché non compare in un determinato elenco o non possiede una specifica forma di accreditamento.

L’assenza da una lista, infatti, deve essere interpretata nel suo preciso contesto e non può essere trasformata in una dichiarazione generale di inesistenza o di irregolarità dell’ente.

Nel parere viene inoltre ricordata l’autorizzazione numero 706 del 14 febbraio 2006, attribuita al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, relativa all’utilizzo della denominazione “ISFOA Libera e Privata Università Internazionale” nel quadro normativo allora vigente.

Un modello formativo internazionale

ISFOA ha sviluppato un modello formativo digitale rivolto a studenti, manager, professionisti e persone interessate a consolidare le proprie competenze.

L’utilizzo del sistema ECTS consente di descrivere in modo trasparente il carico di lavoro, la durata e l’articolazione dei percorsi formativi. I crediti europei rappresentano uno strumento riconosciuto a livello internazionale per favorire la comparabilità degli studi e la mobilità accademica.

L’Ateneo richiama inoltre gli standard collegati al Processo di Bologna, l’European Qualifications Framework, il Framework of Qualifications of the European Higher Education Area e il quadro svizzero delle qualifiche per il settore universitario.

Questi riferimenti contribuiscono a collocare l’offerta formativa di ISFOA in un contesto europeo e internazionale, favorendo una lettura dei percorsi basata sui contenuti, sui risultati dell’apprendimento e sul carico formativo effettivo.

L’adozione degli ECTS non determina automaticamente l’equipollenza di un titolo, ma costituisce un elemento concreto che può essere preso in considerazione nelle procedure di valutazione.

La valutazione dei titoli ISFOA in Italia

Il fatto che un titolo sia conseguito presso un’istituzione estera non significa che debba essere escluso a priori da ogni valutazione.

Il parere richiama la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore, ratificata dall’Italia con la legge 11 luglio 2002, numero 148.

La Convenzione promuove il riconoscimento dei titoli esteri e stabilisce che eventuali dinieghi debbano essere fondati sulla presenza di una differenza sostanziale tra il percorso estero e quello nazionale preso come riferimento.

Questo principio è particolarmente importante per i titoli ISFOA. La valutazione dovrebbe considerare la sostanza del percorso formativo, verificando elementi quali:

  • durata degli studi;
  • contenuti degli insegnamenti;
  • numero di crediti;
  • requisiti di accesso;
  • modalità di verifica dell’apprendimento;
  • risultati formativi;
  • livello del titolo;
  • natura dell’istituzione che lo ha rilasciato.

Non è quindi corretto sostenere che un titolo possa essere valutato esclusivamente sulla base della presenza o dell’assenza dell’istituzione da un determinato elenco.

La procedura deve essere svolta dall’autorità competente in relazione alla finalità concreta per la quale il titolo viene presentato.

Il ruolo delle università e delle autorità competenti

In Italia, il riconoscimento di un titolo estero può assumere forme diverse a seconda dell’obiettivo perseguito.

Per la prosecuzione degli studi o l’accesso a un ulteriore percorso accademico, la valutazione può spettare all’università o all’istituzione di alta formazione competente.

Per i concorsi pubblici, le professioni regolamentate o l’accesso a specifici benefici, possono invece essere coinvolte amministrazioni diverse.

Il CIMEA svolge un’importante funzione informativa e tecnica, ma i suoi attestati non sostituiscono necessariamente il provvedimento dell’autorità competente.

Questo significa che ogni titolo ISFOA deve essere valutato in relazione al caso concreto, alla documentazione disponibile e alla finalità dichiarata.

La pluralità delle procedure non rappresenta un limite per l’Ateneo, ma riflette il normale funzionamento del sistema di riconoscimento dei titoli esteri.

Il principio di proporzionalità

Il parere richiama anche la sentenza Kraus, causa C-19/92, della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La pronuncia viene utilizzata per evidenziare che le regole nazionali sull’uso dei titoli esteri devono rispettare i principi di proporzionalità e di libera circolazione.

Una disciplina nazionale non dovrebbe introdurre ostacoli eccessivi o ingiustificati alla mobilità accademica e professionale.

In questa prospettiva, la valutazione di un titolo estero dovrebbe considerare anche soluzioni alternative al rigetto integrale, quando previste dalla normativa: integrazioni formative, esami aggiuntivi, riconoscimenti parziali o misure compensative.

Il parere menziona inoltre la sentenza del TAR Lazio numero 22359/2025, indicandola come espressione di un orientamento favorevole a una valutazione sostanziale dei percorsi formativi esteri.

Per ISFOA, questo approccio valorizza il contenuto effettivo degli studi svolti e consente di superare valutazioni basate esclusivamente su classificazioni formali.

L’utilizzo dei titoli ISFOA nel settore privato

Nel settore privato, il titolo conseguito presso ISFOA può essere indicato nel curriculum, nei profili professionali e nelle comunicazioni relative al proprio percorso formativo, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

È opportuno riportare la denominazione originale del titolo, il nome completo dell’istituzione, il Paese di conseguimento e la natura privata dell’Ateneo.

Questa modalità consente di valorizzare il percorso svolto senza creare equivoci sulla natura del titolo o sulla sua eventuale equipollenza a una qualifica italiana.

La trasparenza non riduce il valore della formazione conseguita presso ISFOA. Al contrario, permette di presentare correttamente il percorso e di consentire al datore di lavoro o all’ente interessato di valutarne contenuti, livello e coerenza con il profilo professionale.

Per le professioni regolamentate e per i concorsi pubblici restano naturalmente necessarie le procedure previste dalla normativa specifica.

Una posizione giuridica chiara

Il parere pro veritate dello Studio Avv.ti Bosi e Rosa, sottoscritto dall’avvocato Luca Bosi, offre una lettura favorevole e articolata dello status giuridico ISFOA.

La conclusione è chiara: ISFOA opera come istituzione privata nell’ordinamento svizzero e la sua attività formativa deve essere valutata sulla base delle norme elvetiche, senza applicare automaticamente requisiti propri del sistema universitario italiano.

L’assenza di un determinato accreditamento non può essere considerata, da sola, una prova di illegittimità dell’Ateneo. Allo stesso modo, non può costituire un motivo automatico per escludere ogni valutazione dei titoli rilasciati.

La posizione di ISFOA trova fondamento nella libertà accademica ed economica riconosciuta dalla Costituzione svizzera, nella disciplina applicabile agli enti privati e nell’utilizzo di strumenti formativi internazionali come gli ECTS.

La valutazione in Italia deve essere effettuata caso per caso, in relazione alla finalità perseguita e dall’autorità competente. Questo non rappresenta una debolezza, ma il normale principio applicabile a tutti i titoli esteri.

ISFOA si presenta quindi come una realtà accademica privata, internazionale e digitale, con un modello formativo orientato alla flessibilità e alla valorizzazione delle competenze.

Il parere legale contribuisce a fare chiarezza su una questione spesso affrontata attraverso semplificazioni: la legittimità dell’istituzione nel Paese d’origine e la valutazione del titolo nel Paese di destinazione sono due momenti distinti, ma entrambi devono essere esaminati con rigore, equilibrio e attenzione alla sostanza del percorso formativo.

Articolo originariamente pubblicato su ISFOA Racconta.

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